Diritto di accesso, precisazioni del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno ha fornito nei giorni scorsi precisazioni in merito all’'art.43, c.2, del TUEL D.lgs. n.267/2000, evidenziando che l'espressione "notizie ed informazioni" comprende sia il diritto d'accesso alla documentazione sia quello dei consiglieri ad essere informati sulle attività dell'ente ponendo sullo stesso piano le informazioni da reperire presso il comune o le aziende ed enti dipendenti.
In particolare, il Ministero dell’Interno si è espresso nel parere seguente (Parere n.5603 del 20.2.2023).
Una Prefettura, a seguito di esplicita richiesta di alcuni consiglieri comunali di minoranza, ha posto un quesito in merito alla legittimità della direttiva del direttore generale del comune, indirizzata ai dirigenti, con cui si dispone in materia di rilascio, da parte degli uffici comunali, di notizie ed informazioni ai consiglieri, non integranti accesso ad atti e documenti detenuti dai medesimi uffici.
In particolare, secondo l'attuale disciplina interna, che distingue tra l'accesso agli atti e l'esercizio del diritto all'informazione, riguardante quest'ultimo notizie ed informazioni che non hanno una natura documentale, i consiglieri devono inoltrare le istanze di informazione per il tramite della presidenza del consiglio comunale. Tali istanze devono essere vagliate dallo stesso direttore generale e successivamente evase in presenza dell'assessore competente per materia.
Questo Ministero ha osservato preliminarmente che l'articolo 43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. La norma utilizza in senso ampio l'espressione "notizie ed informazioni" che comprende sia il diritto di accesso alla documentazione, con rilascio di copie, sia il diritto ad essere informati sulle attività dell'ente. Tale norma, peraltro, pone sullo stesso piano le informazioni da reperire presso gli uffici comunali e quelle presso le aziende ed enti dipendenti. Si osserva, in proposito, che il regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti amministrativi del comune, ribadisce che i consiglieri comunali esercitano il diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle istituzioni, aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni possedute, utili all'espletamento del loro mandato, specificando, inoltre, che hanno diritto di ottenere copie di atti e documenti amministrativi in loro possesso, nei modi stabiliti dal regolamento del consiglio comunale.
Lo stesso regolamento disciplina il diritto di informazione e accesso agli atti da parte dei consiglieri precisando che tale diritto di informazione e di accesso ai documenti utili all'esercizio del loro mandato deve avvenire con le "modalità e termini previsti dal Regolamento per la disciplina dei diritti di informazione e di accesso agli atti e documenti amministrativi". Il diritto di accesso, esercitabile dai consiglieri comunali ai sensi del richiamato art.43, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, è finalizzato al controllo politico-amministrativo sull'ente, nell'interesse della collettività. La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 29 novembre 2018 ha evidenziato che il diritto di accesso riconosciuto al consigliere ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi ex art.10 del d.lgs n.267/2000 o ex artt.22 e ss. della legge n.241/1990. Infatti, il diritto riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (cfr. C.d.S.-sez.V, 5 settembre 2014, n.4525).
Di recente il T.A.R. Campania, con sentenza del 29 dicembre 2022, n.3716, ha ribadito l'orientamento, già espresso dalla sezione in una precedente pronuncia, secondo cui "In materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l'art.43 d.lgs. n.267 del 2000, nella sua chiarezza espositiva, è ispirato alla ratio di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l'accesso ai documenti e alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato ("munus publicum") anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell'ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività". Occorre, inoltre, ricordare che il Consiglio di Stato, Sez.V, con sentenza 11 marzo 2021, n.2089, ha precisato che il diritto di accesso del consigliere comunale è sottoposto alla regola del "ragionevole bilanciamento" propria dei rapporti tra diritti fondamentali.
L'Alto Consesso ha evidenziato che, se da un lato è vero che il diritto di accesso di un consigliere comunale è più ampio, ai sensi dell'art.43, comma 2, del d.lgs.n.267/2000, per il proprio mandato politico-amministrativo, rispetto all'accesso agli atti amministrativi previsto dall'art.7 della legge n.241/1990, "è altrettanto vero che tale estensione non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con quest'ultimi". Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall'ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d'accesso, espresso dall'art.43, comma 2, d.lgs. n.267 del 2000, è sottoposto con il richiamo alle notizie ed alle informazioni che possono essere richieste all'ente locale se si rivelino utili all'espletamento del proprio mandato. Tale orientamento giurisprudenziale è stato ribadito dal TAR Veneto, Sez.I, con sentenza 5 maggio 2021, n.604. Siamo di fronte ad un diritto soggettivo pubblico funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato derivante dal risultato elettorale.
È, tuttavia, ovvio che i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Con riferimento alla questione posta, si evidenzia che il regolamento del consiglio comunale si limita a precisare che nel caso in cui si intendano acquisire notizie da uffici delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal comune (e, dunque, non notizie acquisibili all'interno della struttura comunale), le richieste "possono" essere inoltrate tramite la presidenza del consiglio comunale, null'altro disponendo.