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Diritto di accesso al protocollo da parte del consigliere

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 2317/2022, ha riconosciuto il diritto di accesso al protocollo informatico del Comune da parte di Consigliere comunale.

Ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, <<I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge>>.

Tale peculiare fattispecie di accesso differisce dall’accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto ha un oggetto più ampio che si estende a tutti i dati, informazioni e documenti detenuti dall’ente locale, non è subordinato alla dimostrazione di un interesse personale e qualificato e, in virtù del vincolo di segretezza, non è limitato dalla tutela della riservatezza dei terzi.

Essa differisce, sotto il profilo soggettivo, anche dalle fattispecie di accesso civico di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2013, n. 33, in quanto non integra una prerogativa riconosciuta a chiunque né in base alla mera carica di consigliere comunale.

La ratio della norma che riconosce ai consiglieri comunali la più ampia ed esaustiva conoscenza di tutte le notizie relative all’organizzazione amministrativa è infatti quella di favorire lo svolgimento del loro mandato rappresentativo della collettività con metodo democratico, mediante la verifica ed il controllo dell’attività degli organi dell’ente locale; per tale ragione è sufficiente che la conoscenza dei dati, delle informazioni e dei documenti sia utile all’espletamento del mandato rappresentativo, senza che sia richiesta anche la sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra tale conoscenza e l’esercizio del mandato.

Come affermato da consolidata giurisprudenza, <<il fondamento del diritto di accesso del consigliere comunale trova ragione e limite nell’utile esercizio della funzione di componente dell’organo di cui è parte>>, per cui non può essere esercitato <<in contrasto con il principio

costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.)>> né con modalità eccedenti il <<livello di digitalizzazione della amministrazione (cfr. art. 2, comma primo, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)>> (Consiglio di Stato, Sezione V, 3 febbraio 2022, n. 769; 2 gennaio 2019, n. 12).