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Diritto di accesso ai dati di un concessionario tributi

Il Ministero dell’Interno ha fornito parere in materia di accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali. I dati riferiti al pagamento IMU di una società concessionaria del Comune possono essere forniti ai consiglieri in quanto gli stessi vantano uno specifico interesse a valutare il corretto operato dell'amministrazione nella gestione delle imposte. In particolare, il Viminale ha rilevato quanto segue:

Una Prefettura, a seguito di istanza del sindaco del Comune di …, ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in materia di accesso agli atti dell'ente, da parte dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art.43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000. In particolare, il sindaco del suddetto Comune, con nota del 13 gennaio scorso, a seguito di istanza d'accesso a firma dei consiglieri di minoranza, ha chiesto se siano ostensibili gli atti relativi al rapporto concessorio tra il predetto ente e la ditta … concessionaria dei terreni per l'esercizio di attività estrattiva nel territorio comunale, nonché i pagamenti IMU dalla stessa effettuati nell'ultimo triennio. Il rappresentante dell'ente locale ha ritenuto non ostensibili i dati richiesti dai consiglieri, in particolare quelli relativi al pagamento dell'IMU da parte della società, in quanto, non essendo un dato connesso al rapporto concessorio in essere con l'ente, va considerato alla stregua dell'accesso ai dati tributari di qualsiasi altro contribuente. Al riguardo, in via generale si fa presente che, come più volte sostenuto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010 e del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010), il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art.43 del decreto legislativo n.267/00, che riconosce ai consiglieri il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Tale principio è ribadito altresì dall'art.22 - rubricato "Diritto di accesso dei consiglieri" - del regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune.

Dal contenuto dell'art.43 del TUOEL si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10, T.U.O.E.L.) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n.241/90. In merito alla questione segnalata, si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la sentenza del 1° marzo 2023, n.2189, ha accolto il ricorso in appello proposto da un consigliere comunale che, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, chiedeva l'accesso agli atti dell'ente concernenti avvisi di pagamento, ingiunzioni, iscrizioni a ruolo e cartelle esattoriali. L'Alto Consesso ha ribadito che sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso, poiché tale diritto è strettamente funzionale all'esercizio delle sue funzioni e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e del meccanismo di rappresentanza esponenziale della collettività. Il Consiglio di Stato, nel sottolineare l'importanza di un "equilibrato bilanciamento" tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione, ha ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento – principio più volte richiamato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare dall'Alto Consesso con la pronuncia dell'11 marzo 2021, n.2089 – si può utilmente raggiungere attraverso l'ostensione di tutti gli atti richiesti, previa "mascheratura" dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l'individuazione degli stessi. Infatti, il diritto di accesso del consigliere non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela.

Occorre che vengano messi a disposizione dei consiglieri dati ed informazioni in forma tale da non compromettere, in ogni caso, la divulgazione dei nominativi dei soggetti interessati. Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l'esercizio del diritto di accesso, di cui all'articolo 43, comma 2, TUOEL, deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l'art.42 del medesimo TUOEL. Pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione "di indirizzo e di controllo politico-amministrativo", propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di riservatezza. La Prefettura ha chiesto l'avviso di quest'ufficio in quanto nel caso in esame il principio di un equilibrato bilanciamento sembrerebbe non realizzabile attraverso la "mascheratura" dei nominativi trattandosi di una istanza dei consiglieri riguardante una singola società. In merito, si ritiene che i dati richiesti possano essere forniti ai consiglieri in quanto gli stessi vantano uno specifico interesse a valutare il corretto operato dell'amministrazione nella gestione delle imposte, nel caso di specie dell'IMU; pertanto tali notizie sono utili ai fini dell'espletamento del mandato.

Si soggiunge, comunque, che i consiglieri sono tenuti, come si è innanzi detto, al rispetto del segreto. Sul punto, si richiama la pronuncia del TAR Lazio-sez.I del 3 febbraio 2023, n.49, che ha ribadito il principio secondo il quale il consigliere comunale è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, per cui il medesimo deve mantenere inaccessibili eventuali dati sensibili, rispondendone personalmente della diffusione illecita. Inoltre, si precisa che, qualora nei documenti riguardanti la società in questione, da rilasciare ai consiglieri, vi siano situazioni che godono di una certa copertura costituzionale come la riservatezza di terzi, l'ente dovrà procedere con il sistema della "mascheratura" dei dati.