Diritto allo scorrimento graduatoria in capo al candidato idoneo non vincitore - esclusioni
La Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro con ordinanza n. 26824/2024 è tornata a pronunciarsi sulla configurabilità o meno di un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria in capo al partecipante al pubblico concorso risultato idoneo ma non vincitore.
Nel caso esaminato il ricorrente, già in servizio presso l’Agenzia delle Entrate, ha partecipato ad un concorso per il conferimento di 162 posti di dirigente del Ministero delle Finanze, risultando idoneo ma non vincitore. In ragione del fatto che, successivamente, si erano rese vacanti altre posizioni dirigenziali, il medesimo ha dapprima sollecitato il Ministero ad avvalersi dello scorrimento e a non bandire nuovi concorsi, tuttavia, non riuscendo nel proprio intento ha adito il Tribunale al fine veder accertato il proprio diritto all'assunzione con inquadramento nella qualifica dirigenziale.
Esperiti i primi due gradi di giudizio, la vicenda giunge nanti la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza in commento, ha ribadito che nasce in capo “al concorrente idoneo non vincitore il diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria soltanto qualora ciò sia previsto dal bando di concorso o, in alternativa, dopo che la pubblica amministrazione abbia manifestato l'intenzione di avvalersi dello scorrimento; decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all’'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, mentre è da escludere che la volontà dell’amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine” (Cass. S.U. n. 10404/2013).
La S.C., inoltre e richiamando un più recente orientamento, ha evidenziato che “nemmeno nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di ricorrere allo scorrimento, ma il candidato conseguentemente individuato abbia rinunciato all’assunzione, il candidato idoneo in posizione successiva può vantare un diritto all’assunzione, essendo necessaria una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione a lui diretta” (Cass. n. 31427/2021).
In conclusione il diritto allo scorrimento della graduatoria in capo al partecipante al pubblico concorso idoneo ma non vincitore nasce esclusivamente qualora già previsto nel bando di concorso o a seguito di una manifestazione del P.A. diretta al medesimo (e non anche in caso di rinuncia del candidato meglio piazzato in graduatoria) di avvalersi dello scorrimento.