Diritto alla conservazione del posto senza soluzione di continuità
ARAN ha risposto al seguente quesito (CFC130a), diretto agli enti centrali ma utile anche agli enti locali:
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro deve essere riconosciuto soltanto laddove non vi sia stata alcuna soluzione di continuità tra il servizio prestato nell’Amministrazione di destinazione (nella quale si è vinto il concorso pubblico) e quello svolto nell’Amministrazione da cui proviene il dipendente (il cui posto di lavoro è stato conservato)?
RISPOSTA
Come è noto, l’art. 19, commi 10 e 11, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 riconosce al dipendente, a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, il diritto alla conservazione del posto di lavoro presso l’Amministrazione di provenienza per un periodo di tempo pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle amministrazioni di destinazione.
Nel caso in cui, entro il citato periodo, il dipendente ritenga di esercitare tale diritto si ritiene che il passaggio del dipendente dall’Amministrazione originaria verso l’Amministrazione di destinazione, e viceversa, deve avvenire senza soluzione di continuità, ossia senza alcuna interruzione - nemmeno per un singolo giorno - tra i due rapporti di lavoro.