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Diritti di rogito, non fondata la questione di legittimità costituzionale

In riferimento ai diritti di rogito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 200/2023 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione, nonché ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, dal Tribunale ordinario di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost., dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.