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Dirigenti, arretrati per l’incremento della retribuzione di posizione

ARAN ha risposto (AFL 89) al seguente quesito:

L’art. 37, comma 4, del CCNL 16.07.2024, relativo all’Area delle Funzioni locali, è da interpretarsi nel senso che tutti i dirigenti in servizio al 31/12/2018 hanno diritto a percepire gli arretrati derivanti dall’incremento del valore della retribuzione di posizione negli importi ivi stabiliti, decorrenti dalle date indicate a prescindere dal superamento dei limiti minimi e massimi della retribuzione di posizione previsti dall’art. 37, comma 6, oppure gli incrementi di cui trattasi e i conseguenti arretrati spettano solo ai dirigenti che hanno percepito meno dell’importo minimo della retribuzione di posizione previsto dal CCNL?

RISPOSTA:

La disciplina prevista dall’art. 37, comma 4, del CCNL 16.07.2024 relativo all’Area delle Funzioni locali prevede espressamente che “4. L’importo annuo lordo della retribuzione di posizione di cui al medesimo art. 54 del CCNL del 17.12.2020, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31/12/2018, è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi per tredici mensilità:

- dal 1° gennaio 2020 di € 36,00;

- rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 60,00.

Alla copertura degli incrementi di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all’art. 39 (Incrementi Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato), comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”.

La richiamata norma, pertanto, ha incrementato a regime di un importo mensile lordo di euro 60,00 il valore mensile lordo della retribuzione di posizione (per tredici mensilità) che dovrà essere riconosciuto (anche ai fini della quantificazione degli arretrati) con decorrenza dal 1° gennaio 2020 in € 36,00 a tutte le posizioni dirigenziali coperte alla medesima data del 31.12.2018 rideterminato a regime in € 60,00 da 1/01/2021.

Il predetto incremento, proprio perché disposto direttamente dal CCNL e da questo finanziato, come chiarito dalla norma, spetta a tutti i dirigenti in servizio alla data del 31.12.2018.

Se nella fattispecie in esame è stata applicata, nel rispetto dei presupposti ivi indicati, la disciplina di cui all’art. 27, comma 5, del CCNL del 23.12.1999 come modificato dall’art. 24 del CCNL del 2006 (norma confermata dall’art. 42, comma 1, del CCNL del 16.07.2024), è opinione della scrivente Agenzia che l’incremento della retribuzione di posizione di cui all’art. 37 del nuovo CCNL spetti anche a quelle funzioni dirigenziali che percepiscono un importo di retribuzione di posizione superiore al valore massimo contrattualmente stabilito.