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Dirigente in commissione concorso, non vale il principio di onnicomprensività del trattamento economico

La Corte dei Conti Abruzzo, con delibera 152/2020, ha affrontato il quesito posto dal Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, che ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art.3 della legge 19 giugno 2019, n.56 che disciplina il conferimento al dipendente pubblico degli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e nel dettaglio, se la remunerazione legata all’incarico di componente di commissione di concorso pubblico può essere elargita al dirigente in maniera diretta, senza necessariamente confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza, come invece avviene nel caso si applichi il diverso regime della onnicomprensività.

La Corte dei Conti ha ricordato la Sezione Regionale di controllo per la Lombardia che, con la delibera n. 440/2019/PAR, ha affermato: “In linea con l’interpretazione della non esclusione dei compensi per gli incarichi in argomento è anche il disposto del comma 14 dello stesso articolo 3 che stabilisce «Fermo restando il limite di cui all’art. 23- ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001n n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego», escludendo, quindi, l’applicazione del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, per il personale dirigente destinatario degli incarichi in argomento”.

Il Collegio, pertanto, ha ritenuto di non discostarsi dalle (ritenute) esaustive e condivisibili considerazioni, riportate nella deliberazione della Sezione Lombardia su richiamata, nel senso di escludere l’applicazione del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 per il Dirigente destinatario di componente di commissione esaminatrice di concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.