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Dipendenti pubblici: meno tasse sulla trasferta con l'auto propria

Deve essere tassata ai sensi dell’art. 51 c. 1 del TUIR l'indennità riconosciuta ai dipendenti per l'uso della propria auto, in caso di trasferta fuori dal territorio comunale e parametrata al costo dei mezzi pubblici, ma solo sulla differenza, se positiva, tra il rimborso riconosciuto e l’indennità di trasferita determinabile in base alle tariffe ACI. Lo chiarisce la Risposta n. 405/2022 ad un Comune che chiedeva la disciplina fiscale applicabile ai rimborsi erogati ai dipendenti autorizzati all'uso della propria auto, che deve tener conto della particolare disciplina prevista dalle norme in tema di contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto, sia pure con alcune eccezioni, la disapplicazione delle disposizioni, anche contrattuali, che disciplinavano il rimborso delle spese sostenute dal pubblico dipendente autorizzato a servirsi per la trasferta del mezzo proprio. La nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 100169/2012, ha chiarito però che “qualora, in presenza di condizioni vantaggiose per l'amministrazione, questa ritenga comunque di autorizzare i dipendenti all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il ristoro dei costi sostenuti dai lavoratori non potrà essere parametrato ad una percentuale del prezzo della benzina ma dovrà essere necessariamente contenuto nel limite degli oneri che l'ente avrebbe sostenuto per le spese di trasporto pubblico”. In tal senso, si è espressa anche la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 8/CONTR/11.

Nel caso prospettato dal Comune istante, sulla base dell'indirizzo sopra riportato e di un apposito atto interno - che prevede particolari condizioni e una valutazione di convenienza - sarebbe riconosciuto ai dipendenti autorizzati un indennizzo in misura pari alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico (ad esempio costo del biglietto del treno, del bus, ecc.), a prescindere dalla considerazione analitica della spesa effettivamente sostenuta e senza esibizione di idonea documentazione, senza tener conto delle spese direttamente sostenute dal lavoratore con il mezzo proprio per il viaggio (es. carburante, pedaggio autostradale, parcheggio), le quali, pertanto, non saranno rimborsate. Ove risultasse più conveniente il mezzo pubblico, il dipendente potrebbe utilizzare l’auto propria se a lui più comoda, ma senza alcun rimborso.

L’Agenzia delle entrate, non entrando nel merito dell’applicazione dell’art. 6 c. 12 D.L. 78/2010 e non accogliendo la richiesta dell'Ente di completa detassazione per "equiparazione", precisa che essendo l’indennità riconosciuta in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico relativo al veicolo usato dal dipendente determinato in base alle tabelle ACI, che costituisce il parametro di riferimento ai fini della detassazione come più volte chiarito nella propria prassi (risoluzione 30 ottobre 2015, n. 92/E; circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 2.4, risoluzioni 13 dicembre 2000, n. 191, 25 febbraio 2009, n. 53/E):

-laddove l'indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del Tuir;

-diversamente, nell'ipotesi in cui l'indennità di trasferta determinata in base alle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo maggiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle ACI, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.