Dimostrazione applicazione avanzo libero
Il DM MEF 01.09.2021 prevede che l'ente locale in fase di rendiconto dia dimostrazione dell'utilizzo dell'avanzo libero disponibile.
Il 2022 è stato un anno particolare (e come tale si presenta il 2023) vista la possibilità di utilizzare l'avanzo libero anche per finanziare la dimostrata maggiore spesa, tra il 2019 e il 2022, per utenze energia elettrica e gas. Pertanto occorre definire una tabella di raccordo, considerando le disposizioni di cui art. 187 comma 2 Tuel e art. 40 comma 4 DL 50/2022, come chiarite dalla Corte dei Conti, tra cui Sezione Veneto con parere n. 111/2022.
Richiamo normativo
Tuel art. 187 comma 2:
La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.
DL 50/2022 art. 40 comma 4:
In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.