Dilazione IMU, non si può rinunciare a sanzioni e interessi
La Corte dei Conti Campania ha risposto con delibera n. 230/2023 a quesito di Comune volta a sapere se il Comune possa deliberare, in via del tutto eccezionale, il pagamento dilazionato degli importi dovuti dai contribuenti per il periodo di imposta dal 2018 al 2021 a titolo di IMU e TASI con rinuncia a sanzioni e interessi, tenuto conto dello stato di emergenza economica ancora in atto e della possibilità di poter configurare la crisi pandemica da Covid e le sue conseguenze come "causa di forza maggiore" e quindi causa di non punibilità ai sensi dell'art. 6 n. 5 del D.Lg.vo n.472/97, alla luce dell'interpretazione dell'esimente fornita da giurisprudenza di merito (CTP Lecce Sez.I, n.762/2021 del 27/4/2021) sulla scorta dell'orientamento di parte della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cass. Sez. V, n. 8175 del 22/03/2019 n.15415 del 3/06/2021) nonché della definizione elaborata dall'Agenzia delle Entrate (Circolare 8/E/2020 risposta 1.7) e dal MEF (Circolare n.180/1998)".
La Sezione ha ricordato che il Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, all'art. 52, c. 1, prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, "salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi [...]. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti". Il perimetro di azione e discrezionalità dei comuni è poi definito dall'art.59, rubricato Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, che prevede lo strumento della rateizzazione con la possibilità di pagare i tributi comunali in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal regolamento dell'ente.
La situazione di difficoltà economica in cui può trovarsi il contribuente è alla base di numerose disposizioni di favore presenti nell'ordinamento (es. il piano di rateizzazione dei debiti -ordinario in 72 rate mensili o straordinario, fino a 120 rate di importo costante- per la persona fisica, società o ditta, che versi in uno stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (rif. art.19 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito); la rottamazione delle cartelle esattoriali (la rottamazione quarter -a cui fa riferimento il comune richiedente- è valida per debiti pendenti compresi tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, con il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza pagare le sanzioni e gli interessi, compresi quelli di mora, e aggio (Legge n. 197/2022); il ravvedimento operoso).
Il Mef nella RISOLUZIONE N. 5/DF (Prot. n. 14159 dell'8 giugno 2020), avente ad oggetto: "Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti", nel confermare che la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni, fornisce numerose indicazioni e risposte utili. Di rilevante interesse è la seguente affermazione: "poiché la riscossione non rientra fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l'ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento", così come il richiamo all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001 (citata nella risoluzione del MEF n. 8/DPF del 30 luglio 2002), ove si statuisce espressamente che "il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province è di ordine generale. In materia di accertamento e riscossione dei tributi, (art. 52 del D.lgs. n. 446/1997), trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale)". Nella medesima Risoluzione n.5, il Mef sottolinea che "limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge come statuito nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 2001".
La soluzione del quesito non può prescindere dalla peculiarità della obbligazione tributaria, vincolo giuridico di diritto pubblico tra il contribuente (titolare di una situazione giuridica soggettiva passiva) e l'ente impositore (titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva) che sorge al verificarsi del presupposto previsto dalla legge che istituisce il tributo, laddove le sanzioni tributarie costituiscono la reazione dell'ordinamento in caso di mancato rispetto dell'obbligo imposto. Non a caso la dottrina è unanime nel parlare di "indisponibilità del credito tributario" poiché la mancata riscossione del gettito comporterebbe un pregiudizio per gli interessi dell'ente impositore e si porrebbe in contrasto con l'esigenza di assicurare il giusto e congruo riparto dei carichi pubblici da parte della generalità dei contribuenti, sia pure in ragione della capacità contributiva.
Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge. La valenza del principio anche per le Regioni e le autonomie locali è confermata dall'articolo 119 della Costituzione che, dopo la riforma del titolo V, prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Fra questi il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria. [...] Il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore".
La Sezione Campania, in conclusione, conferma l'orientamento negativo, uniformemente espresso dalle diverse Sezioni della Corte dei conti, in merito alla possibilità per l'Ente di rinunciare alle sanzioni e interessi tributari.