Digitalizzazione appalti: affidamenti sotto i 5.000 euro e MEPA
Si segnala che ex art. 225, comma 2, D.lgs. 36/2023 (Codice Appalti) a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono divenute pienamente efficaci, tra le altre, le disposizioni contenute negli artt. 25 e 26.
In particolare il comma 2 del succitato articolo 25 prevede che: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26”.
Anac, con la propria delibera n. 582 del 13.12.2023 ha evidenziato che “in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione”.
Inoltre, come evidenziato dalla stessa Autorità, le piattaforme di approvvigionamento digitale dal 1° gennaio 2024 dovranno essere utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, del D.lgs. 36/2023 (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) al fine di assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
In merito agli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000 si rileva che il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT, con il Parere n. 2196 del 27 luglio 2023, reso su quesito posto da una stazione appaltate relativamente ad un affidamento infra €5.000 nell’ambito del PNRR, ha specificato che “occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all’art. 25 è stato previsto, dal primo gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26” concludendo, pertanto, che per gli affidamenti in oggetto non sia regolare procedere con l’affidamento diretto e scambio di atti e comunicazioni via PEC senza effettuare la procedura su MEPA o simili.
Nel medesimo parere il MIT, inoltre, ricorda che “un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.
Alla luce delle suesposte considerazioni si osserva che per gli affidamenti al di sotto di € 5.000 nell’ambito del PNRR, dal 1° gennaio 2024 è obbligatorio per le stazioni appaltanti ed enti concedenti avvalersi delle procedure su MEPA o simili.
Estensivamente si potrebbe concludere che detta indicazione possa essere ritenuta valida anche per gli affidamenti estranei al PNRR e di importo inferiore € 5.000, posto che l’Anac nelle premesse della già citata delibera n. 582/2023 precisava che “La disciplina in tema di digitalizzazione (ndr. tra cui l’art. 25 del Codice) sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024” equiparando di fatto la disciplina delle procedure comprese e non comprese all’interno del PNRR, tuttavia, ad oggi la questione non appare del tutto pacifica in attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte di Anac e MIT.