Diffida del Segretario al Comune per il pagamento delle ferie non godute, la Corte Conti disapprova
La Corte Conti Emilia Romagna, con parere n. 69/2024 ha risposto al quesito posto da un Comune in merito al divieto di monetizzazione delle ferie, sui seguenti elementi:
"1. Alla tassativa vigenza del divieto di monetizzazione delle ferie, alla luce degli ultimi orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, con particolare riferimento alla figura del Segretario Comunale ormai in quiescenza che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, trasmette formale istanza (anche a mezzo diffida) finalizzata all'ottenimento del pagamento delle ferie maturate e non godute anche se, analogamente ai dirigenti, data la posizione apicale, mentre era ancora in servizio, avrebbe potuto/dovuto programmare la fruizione delle stesse, sulla base di un'autonoma valutazione, entro i limiti temporali prescritti dal CCNL di categoria;
2.Ai profili di responsabilità amministrativo-contabile, a fronte dei sopracitati orientamenti giurisprudenziali, connessi all'eventuale liquidazione delle ferie maturate e non godute, vista altresì la possibilità per il lavoratore di rivolgersi al Giudice del lavoro per richiedere la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità sostitutiva".
La Corte Conti Emilia Romagna ha dichiarato il quesito inammissibile. Tuttavia sul tema si sono già espresse altre Sezioni, ed il fatto che il Segretario avesse la possibilità di godere delle ferie non depone a favore della richiesta.
Vedasi in particolare: Corte Conti Toscana, delibera 129/2024; Corte Conti Lazio 87/2023; Corte di cassazione 14083/2024; ARAN parere 68/2024