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Difficile applicare avanzo vincolato per gli enti in disavanzo

Il comma 897 art. 1 Legge 145/2018 dispone che l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Questa è la condizione per gli enti locali in disavanzo da lettera E (disavanzo sostanziale).

Il comma 898 della stessa norma invece prevede, che nel caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipa zione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Tali disposizioni permangono anche in riferimento all’applicazione dell’avanzo vincolato 2020 sull’esercizio 2021, compreso le quote dell’avanzo dei fondi Covid.

Può invece essere applicato liberamente l’avanzo vincolato 2020 derivante da Fondo Funzioni Fondamentali, per effetto di specifica previsione normativa di cui art. 1 comma 823 Legge 178/2020 (Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).