← Indietro

Differenze dell’offerta indicata nel modello informatico rispetto a quella effettivamente inserita nella busta - conseguenze

Il TAR per il Friuli Venezia Giulia veniva adito al fine di sentir annullare il provvedimento di aggiudicazione ad una società, nonché, di tutti gli atti di gara relativi ad una procedura di affidamento lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento a norma degli impianti elettrici” di due edifici.

Con la propria doglianza principale la ricorrente lamentava in particolare l’indeterminatezza, non univocità e pluralità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, la quale avrebbe prodotto due distinte offerte, in violazione dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, una prima offerta nel “modello di offerta economica generato dal portale ove ha indicato un ribasso del 17,20 % sull’importo complessivo stimato a base di gara e, quindi, sull’importo di € 7.710.597,04 espressamente indicato dalla lex specialis (p. 6)” e, successivamente, avrebbe fornito “una dichiarazione ove ha indicato il ribasso del 17,20 % sull’importo dei soli lavori, per un totale, al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera pari ad € 4.997.878,29”.

A parere del Collegio il motivo risulta fondato. L’aggiudicataria, infatti, ha indicato nel modello informatico di offerta economica generato dal portale (c.d. "modello informatico”) un ribasso del 17,20% “sull’importo complessivo stimato a base di gara” e dichiarato nel modulo di offerta economica inserito nella busta telematica la stessa percentuale di ribasso pari al 17,20% calcolata però “sull’importo «a corpo ed a misura» posto a base d’appalto per l’esecuzione dei soli lavori” e quindi su un importo diverso.

Secondo il TAR la differente indicazione, dovuta alla diversa base di calcolo, utilizzando, però, la medesima percentuale di ribasso “ha obbiettivamente determinato una insanabile ambiguità di fondo della proposta contrattuale tale da comportare, nei fatti, l’inammissibile formulazione di una doppia offerta economica” e detta circostanza non può essere ritenuta un mero errore materiale facilmente individuabile, infatti, “l’errore poteva oggettivamente annidarsi tanto nel “modello informatico” quanto nel “modulo della busta C”, non essendo autoevidente - nemmeno esaminando la complessiva documentazione dell’offerta economica - quale delle due indicazioni fosse in realtà quella corretta”.

Il Collegio osserva, inoltre, che solo dopo l’attivazione del soccorso istruttorio e una delicata e contradditoria fase di chiarimenti l’aggiudicataria ha “scelto” quale fosse l’offerta reale, con ciò confermando “la doppiezza dell’offerta per come emergente dagli atti di gara” concludendo che l’offerta “doveva essere giudicata inammissibile perché effettuata in violazione dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e del principio di unicità dell’offerta” con la conseguenza che l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara.

Dalla decisione in esame si desume che qualora vi sia una discrepanza tra l’offerta indicata nel modello informatico e quella effettivamente inserita nella busta tale da ingenerare totale incertezza sull’effettivo contenuto dell’offerta stessa, l’offerta deve essere ritenuta come “doppia” e, pertanto, l’offerente deve essere escluso per violazione del principio di unicità dell’offerta.