Difetto di giurisdizione del TAR sui contratti attivi e riassunzione nanti il Giudice Ordinario
Il TAR per la Lombardia veniva adito da alcuni cittadini, proprietari di tre cespiti immobiliari ubicati l’uno a fianco all’altro, al fine di sentir annullare la Determinazione del Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio di un Comune avente ad oggetto l’alienazione di un’area mediante procedura di vendita negoziata diretta e ogni altro atto ad essa preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque, connesso.
Il Collegio, con sentenza n. 2262/2024, si è in primo luogo soffermato sull’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, sollevata da parte resistente e controinteressata, in relazione alla domanda volta alla caducazione del contratto di compravendita dell’immobile per cui è causa.
Il TAR ha ritenuto l’eccezione fondata sottolineando che “è sufficiente osservare come nella specie venga in rilievo un "contratto attivo", escluso come tale dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici (ex art. 4 d.lgs. n. 50/2016; art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 36 del 2023), avente ad oggetto un bene del patrimonio comunale disponibile (cfr., tra le tante, da ultimo, TAR Campania, Salerno, I, 29/05/2024, n. 1166, TAR Lombardia, Milano, V, 20/11/2023, n. 2730). Non vertendosi, quindi, in una materia ricompresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la questione di giurisdizione va indagata sulla base del generale criterio di riparto, fondato sulla situazione soggettiva fatta valere (ex artt. 103, comma 1, Cost. e 7, comma 4, cod. proc. amm.)” ritenendo, inoltre, che “in relazione agli atti delle procedure di alienazione dei beni del patrimonio comunale volti all’individuazione del contraente, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti espressivi del pubblico potere che, pertanto, intercettano posizioni d'interesse legittimo, dovendosi ravvisare, per contro, per la fase successiva, afferente all'esecuzione del rapporto, la giurisdizione del giudice ordinario”.
A parere del Giudicante, pertanto, “fuori dai casi di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione amministrativa non si estende alle questioni relative alla sorte del contratto concluso dalla pubblica amministrazione, dal momento che, terminata la fase autoritativa, le posizioni giuridiche implicate assumono la consistenza del diritto soggettivo” fermo restando che la ricorrente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del cod. proc. amm., potrà “riproporre la domanda di annullamento e/o di declaratoria di inefficacia del contratto innanzi al giudice ordinario competente, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della stessa, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione”.