← Indietro

Dieci Comuni che detengono il 10% (es.) solo in certi casi hanno il controllo della società

Il TAR Emilia Romagna, con sentenza n. 858/2020 ha sancito che per determinare se una società è a controllo pubblico, ai sensi del Dlgs 175/2016 e smi - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, occorre un accordo scritto fra le pubbliche amministrazioni socie, in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale volto ad esprimersi all'unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”. Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché sono tra di loro vincolate

Sulla stessa lunghezza d’onda si era espresso il TAR Marche, con sentenza 11/11/2019 n. 695.