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Dichiarazioni fiscali: ravvedimento "speciale" entro il 31 maggio

Con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024 l'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sul c.d. "ravvedimento speciale" che consente la regolarizzazione delle violazioni relative alle dichiarazioni (validamente presentate) per il periodo d’imposta 2022 e, grazie alla riapertura dei termini, 2021 e precedenti ai sensi del Decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 2015/2023) e del Decreto “Agevolazioni fiscali” (D.L. n. 39/2024).

L’agevolazione consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate, e si definisce versando entro il 31 maggio 2024, l’intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare. La circolare fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione.

La sanatoria si applica alle violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali) dell'art. 1 della legge di bilancio 2023.

Sono escluse le violazioni che al 31 maggio erano state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale (“36-ter”). Non è, invece, ostativa al ravvedimento l’avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione (p.v.c.).

In caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Possono beneficiare della riapertura dei termini sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti. La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate.