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Dichiarazioni fiscali: chiarimenti su firma e conservazione

L'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 518/2019, chiarisce modalità e termini di firma e conservazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare, la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d’imposta è un elemento essenziale del modello, che deve essere conservato da entrambi i soggetti. L’incaricato alla trasmissione, invece, deve conservare la copia della dichiarazione trasmessa al posto dell’ originale sottoscritto e conservato dal contribuente e sostituto d’imposta.
Rispondendo al quesito dell'istante, l'Agenzia chiarisce che la dichiarazione, trasmessa telematicamente all'Agenzia dall'istante, può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa specifica richiesta sottoscritta dal contribuente medesimo. Inoltre, la scelta tra l’invio per posta elettronica ordinaria o certificata può essere lasciata alla libera determinazione delle parti.
Una volta ricevuta la dichiarazione il contribuente può decidere se stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico o conservarla anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell’amministrazione digitale, ma deve, in ogni caso, esibirla esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.
Infine, nel caso in cui il contribuente voglia conservare le dichiarazioni esclusivamente in formato digitale, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, deve effettuare la loro formazione e conservazione nel rispetto delle regole che assicurano i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità dell’atto, requisiti garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente stesso.