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Dichiarazione IMU-ENC: nessun dubbio sull’obbligatorietà della presentazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24200 del 09 settembre 2024 ha ribadito che, in materia di IMU, la presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto passivo, al fine di volersi avvalere di un’esenzione, è da ritenersi atto obbligatorio.

Tale adempimento permette, altresì, all’Ente impositore di controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano, in ogni caso, la natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine.

Il limite temporale deve essere inteso come perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma.

Nella controversia in esame dai giudici, l’Ente impositore aveva emesso un avviso di accertamento per omessa dichiarazione e versamento dell'imposta IMU per l'anno 2012, in relazione ad un fabbricato di proprietà di un ente non commerciale, classificato nel catasto urbano, come collegio, convento, ricovero ospizio (cat. B1).

Il destinatario (ENC) dell’avviso, ritenendo applicabile il benefico di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aveva eccepito:

“a. l'art. 91-bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, non prevede alcuna decadenza dal diritto al beneficio fiscale per effetto della violazione dell'obbligo dichiarativo, come invece previsto dall'art. 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, ben potendo il contribuente dimostrare in sede contenziosa le condizioni del diritto all'esenzione, tenuto conto che la dichiarazione IMU-ENC è una mera esternazione di scienza, che integra un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento della posizione fiscale, come tale emendabile e ritrattabile;

All’Ente non era pervenuta alcuna dichiarazione IMU da parte del soggetto passivo, se non dopo la notifica dell'accertamento e quindi in termini tardivi e non applicabili all’anno in esame (2012).

Si deve precisare che, l’utilizzatrice del bene non era stata riconosciuta come ente ecclesiastico, ma “Associazione privata di fedeli" e perciò non poteva godere della presunzione assoluta di ente avente fine di religione o di culto, dovendo invece essere svolto in concreto l'accertamento sull'effettiva attività svolta per stabilire la sua modalità (commerciale o meno). Al contrario, la struttura era stata destinata ad ospizio e ricovero per anziani dietro pagamento di somme nella forma di quote associative, per cui non poteva reputarsi provato il carattere non commerciale dell'attività svolta.

La Suprema Corte, nell’esame, ha rilevato che la contribuente non aveva effettuato, in relazione all'anno d'imposta 2012, la dichiarazione di cui all'art. 91-bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, essendo stata la stessa presentata in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento impugnato e pertanto non valida ai fini dell’annualità accertata.

Ebbene, dalla disciplina legislativa sul tema (IMU) emerge che il legislatore, diversamente da quanto previsto per l'ICI, ha stabilito, ai fini del godimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, che qui interessa, la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente da effettuarsi tramite l'apposto modello ministeriale ed in un determinato termine finale, individuato - di regola - al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e, per i soli anni 2012 e 2013, al 30 settembre 2014, termine questo poi - come sopra esposto - prorogato al 30 novembre 2014. Il fondamento normativo di tale obbligo va individuato, altresì, negli artt. 9, comma 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 2, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102.

Dunque, per il riconoscimento del beneficio in esame (esenzione IMU per ENC) la Suprema Corte ha osservato: “postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma.

Risulta, infatti, costante nella riflessione di questa Corte (applicata in vari settori del diritto tributario) considerare dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all'esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge”.


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