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DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ SITI WEB

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha emanato le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, così come disposto dall’ art. 11 della L. 4/2004, che introduce nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni, che si applicano come segue:

  1. per i «nuovi» siti web (pubblicati dopo il 23 settembre 2018) a decorrere dal 23 settembre 2019;
  2. per i «vecchi» siti web (pubblicati prima del 23 settembre 2018) a decorrere dal 23 settembre 2020;
  3. per le applicazioni mobili a decorrere dal 23 giugno 2021.

Secondo le nuove disposizioni le amministrazioni dovranno:

  • effettuare le verifiche dell’accessibilità degli strumenti informatici (siti web e app), al fine di valutarne lo stato di conformità;
  • compilare e pubblicare una «Dichiarazione di Accessibilità» (sotto la responsabilità del Responsabile per la transizione al digitale – RTD) tramite la procedura online resa disponibile da AgID (https://form.agid.gov.it/) per ogni sito web e applicazione della PA;
  • predisporre un «Meccanismo di Feedback» per consentire ai cittadini di inviare una segnalazione, per comunicare all’amministrazione eventuali casi di inaccessibilità. In caso di mancata o insoddisfacente risposta, il cittadino può ricorrere al Difensore Civico per il Digitale, secondo quanto disposto dall’art.17, comma 1 quater del Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82/2005). Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.Dal prossimo 24 settembre l’Agenzia per l’Italia Digitale, ente di monitoraggio, inizierà la fase di valutazione delle dichiarazioni.

Si ricorda che la mancata pubblicazione della dichiarazione di accessibilità determina un inadempimento normativo, con la responsabilità prevista dall’art. 9 della Legge n. 4/2004.

Richiamo normativo:

Legge 4/2004 art. 11

Requisiti tecnici.

  1. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonché quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull'accessibilità, sono stabiliti:

a) i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;

b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;

c) il modello della dichiarazione di accessibilità di cui all'articolo 3-quater;

d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità;

e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile (50).

  1. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1

Legge 4/2004 art. 9

Responsabilità.

  1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato