Dettaglio degli immobili nel bilancio e nel rendiconto
Sia nel bilancio di previsione, sia nel rendiconto, occorre predisporre dettaglio specifico sugli immobili e loro classificazione giuridica e destinazione economica. In particolare:
per il bilancio, il principio All. 4/1 dispone "Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP".
per il rendiconto, l'art. 11 comma 6 lettera m) Dlgs 118/2011 e smi dispone che la relazione sulla gestione contiene, tra l'altro "l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti".