Detassazione TFS: chiarimenti
Il regime di parziale detassazione dell’indennità relativa al trattamento di fine servizio (di seguito ''TFS''), prevista dall'articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 e consistente in una riduzione in punti percentuali annui dell'aliquota d'imposta sul reddito delle persone fisiche in funzione del decorso dei tempi di attesa previsti per l'erogazione della prestazione è applicabile:
-nel limite massimo di 50.000 euro, riferibile all'imponibile fiscale complessivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del Tuir, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in un unico importo annuale o in più rate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010. Non può quindi considerarsi la detassazione singolarmente per ogni rata, rendendo irrilevante che la somma di tutte le quote determinerebbe lo sforamento di tale limite;
-solo alle ipotesi di TFS, senza che possa estendersi all’erogazione del TFR. Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925, ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24045).
Lo chiarisce la Risposta n. 225/2024 dell'Agenzia delle entrate.