Detassazione premi produttività solo per incrementi effettivi
La Risposta n. 59/2024 chiarisce che il regime agevolativo previsto dal citato articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015 non è riconosciuto quando non correlato al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, come richiesto dalla norma in esame e come illustrato dalla circolare n. 28/E del 2016 e 5/E del 2018, ma al raggiungimento di dati stabili ovvero se, per gli stessi obiettivi, è richiesto che siano raggiunte determinate percentuali stabilite nell'accordo, senza prevedere la verifica di un incremento degli stessi rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.
La norma, come illustrato nei documenti di prassi sopra richiamati, richiede, invece, che sussistano in modo concorrente le seguenti condizioni:
1)il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia collegato con l'erogazione del premio;
2)sia misurato e verificato un valore incrementale rispetto a quello registrato in riferimento all'anno precedente.
L'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016) prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui «premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188», ovvero con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2016. La norma si applica al settore privato (comma 186), ma nel caso di specie si tratta di Azienda regionale costituita in forma di SPA.