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Detassazione "altri" contributi Covid fuori dagli Aiuti di stato

In sede di conversione del D.L. Sostegni bis (art. 1bis D.L. 73/2021) è stato abrogato il comma 2 dell'art. 10bis del D.L. 137/2020, il quale subordinava l'esclusione da imposte de "I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi" prevista nel comma 1 al "rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe".

La detassazione dei contributi in commento - e non l'erogazione stessa, che si ritiene resti soggetta alle regole ordinarie - non è quindi considerata un Aiuto di Stato e non va indicato il risparmio di imposta in dichiarazione dei redditi ed IRAP nel quadro RS.

Nelle FAQ recentemente pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate, è stato chiarito che i contributi erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate non vanno indicati nel quadro RS in quanto: "il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia non consente l'indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell'importo dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile". Non vanno neanche indicati i contributi che non si configurano come Aiuti di stato automatici o semi-automatici, come le indennità erogate dall'INPS e, si aggiunge, ove trattati come Aiuti di stato con attribuzione di codice "COR", quelli erogati dagli enti locali, in quanto già censiti sul Registro Nazionale degli Aiuti.

Sul tema, si rinvia alle schede informative disponibili sull'argomento nella sezione "Scrivania".

La norma abroga, però, anche il riferimento temporale "retroattivo" alla detassazione degli aiuti in commento che ha consentito o consentirebbe l'esclusione da imposte anche per i contributi erogati prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione al D.L. 137/2020. Si ritiene, tuttavia, che non possano che considerarsi validi i chiarimenti ed interpretazioni già fornite dalle Risposte dell'Agenzia delle entrate (da ultimo, la Risposta n. 521/2021) in materia - che hanno comportato anche la rettifica delle certificazioni inviate o il rimborso delle ritenute operate - ancorché sarebbe stato meglio chiarire o confermare l'applicazione della norma alle erogazioni deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera dei Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.