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Deroghe al tetto salario accessorio

E' sempre utile ricordare, anche se noto, l’art. 23 comma 2 del Dlgs 75/2017 che dispone “al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.

La Nota IGOP - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale - n. 257831 del 18 dicembre 2018 ha chiarito quali sono le risorse che vanno in deroga al tetto del salario accessorio. In particolare:

parti non utilizzate del fondo dell’anno precedente, ivi comprese quelle per il lavoro straordinario;

“compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’amministrazione con vittoria di spese (si ricorda che invece per numerose sezioni di controllo della Corte dei Conti vanno in deroga anche quelle per le sentenze favorevoli con compensazione delle spese);

“risorse in conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell’Unione europea”;

“economie aggiuntive” derivanti dai piani di razionalizzazione ex articolo 16 DL n. 98/2011;

incentivo per funzioni tecniche;

compensi Istat;

“sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all’articolo 43 della legge n. 449/1997”, per come precisato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 105/2018 “limitatamente ai rapporti con soggetti privati”;

“fondi di derivazione dell’Unione europea” (si vedano la circolare RGS n. 16/201e e le deliberazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014, n. 20/2017 e n. 23/2017”;

“prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all’articolo 22, comma 3 bis, DL n. 50/2017, come indicato nella nota interpretativa della Conferenza stato città ed autonomie locali del 26 luglio 2018”, cioè quelli per manifestazioni di privati che versano al comune gli oneri necessari per l’intervento della polizia locale. Il parere chiarisce che entrano invece nel tetto del fondo per le risorse decentrate “gli incentivi alla polizia locale derivanti da contravvenzioni ex articolo 208 del Codice della Strada;

“armonizzazione del trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad altre pubbliche amministrazioni con conseguente adeguamento dei fondi”;

“le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai fondi per il trattamento accessorio del personale”, in quanto le stesse sono già finanziate nell’ambito dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. In questa direzione la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018.