Deroghe ai limiti del trattamento accessorio del personale
Il compenso di un dipendente comunale conseguito nell’ambito di un CDA di società partecipata in house e riversato all’ente può superare il limite al trattamento accessorio di cui art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017.
Lo ha chiarito la Corte dei Conti del Veneto con delibera 79/2022.
Ripercorriamo i passaggi di questo tema così rilevante.
Un dipendente comunale è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165 del 2001 e del Regolamento comunale per gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti allo svolgimento della carica di componente del Consiglio di amministrazione di società affidataria diretta in house di servizi pubblici locali (quotata) in quanto nominato dall’Assemblea dei soci. La suddetta Società in house ha quindi riversato al Comune il compenso spettante per la carica di componente del Cda del suddetto dipendente comunale, sulla base di quanto previsto dall’art. 62 del Dpr 3 del 1957.
Il Comune ha chiesto parere alla Corte dei Conti in merito alla possibilità di utilizzare le suddette risorse per finanziare il trattamento accessorio dei dipendenti del Comune stesso, in deroga ai limiti di spesa relativi al trattamento accessorio dei dipendenti stabiliti dal d.lgs. n. 75/2017.
Che cosa ha evidenziato la Corte dei Conti Veneto riprendendo la normativa citata:
L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 dispone che “nelle more di quanto previsto dal comma 1 [ovvero la progressiva omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti pubblici] al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.
Al riguardo si rinvia, per una completa ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, alla deliberazione Corte Conti Sezione Veneto n. 177/2020/PAR (in terminis, Sezione regionale di controllo Liguria, deliberazione n. 56/2019, Sezione regionale di controllo Sicilia, deliberazione n. 201/2021, Sezione regionale di controllo Puglia, deliberazione n. 6/2022), nella quale sono state evidenziate le DEROGHE CHE IL LEGISLATORE HA ESPRESSAMENTE PREVISTO CON RIFERIMENTO AL LIMITE DI CUI ALL’ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017, elencandosi altresì i presupposti individuati dalla giurisprudenza contabile al fine dell'esclusione dal predetto limite concernente il trattamento accessorio, ovvero:
1) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l'ente dovrebbe altrimenti acquisire all'esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (Sezioni Riunite, Delib. n. 51/CONTR del 2011);
2) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del D.L. n. 98 del 2011 (Sezione delle autonomie, Delib. n. 2/SEZAUT/2013/QMIG);
3) entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio (Sezione delle autonomie, Delib. n. 26/QMIG del 2014);
4) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l'art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell'Unione europea, per l'attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall'Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato, al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza (Sezione delle autonomie, Delib. n. 20/QMIG del 2017);
5) più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l'ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l'effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi (Sezione delle autonomie Delib. n. 23/QMIG del 2017, con riferimento all'utilizzo del contributo dell'AGCOM per il finanziamento del trattamento accessorio del personale adibito all'esercizio delle funzioni da esso delegate).
La Sezione Veneto ritiene al riguardo che i canoni ermeneutici individuati dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 23/QMIG/2017 (di cui al n. 5 della precedente elencazione) possano trovare applicazione, alle condizioni in essa previste, nella fattispecie relativa ai compensi membro CDA in esame, alla luce della provenienza totalmente esterna delle risorse trasferite all’Ente, pari al compenso attribuito al componente del consiglio di amministrazione della società.