Deroga variazione di bilancio in esercizio provvisorio anche per le spese correnti finalizzate PNRR
L’art. 15 comma 4 bis in materia di PNRR prevede:
4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’ articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’ allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Il DL 13/2023 in fase di conversione in legge novella la disposizione di cui sopra con il seguente emendamento, già approvato in Commissione bilancio al Senato
1.All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»