Deroga in materia di trattamento accessorio
La Corte Conti Marche ha affrontato, con delibera 22/2022, i criteri di applicazione della deroga contenuta nell’art. 11 bis, comma 2, del decreto legge 135/2018, in materia di spesa relativa il trattamento economico accessorio del personale.
L’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dispone l’invarianza della spesa al 2016 relativa il trattamento economico accessorio del personale, comprensiva dell’indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. L’articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 135/2018 contiene una deroga al principio della invarianza della spesa per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggiore valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell’articolo 15 del CCNL in parola.
La Corte dei conti Lombardia, con deliberazione n. 210/2019, ha affermato che l’esclusione dal computo del tetto del salario accessorio 2016 degli incrementi del costo della retribuzione di posizione e di risultato, può avvenire solo per gli incarichi in essere alla data del 21 maggio 2018. Prima del 21 maggio 2018, il costo delle indennità di posizioni organizzative nel Comune istante è stato 0 (zero). Seguendo l’interpretazione letterale della legge, e il successivo parere della Corte dei conti Lombardia, non sembra configurabile un diverso assetto organizzativo dell’Ente che permetta l’attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative al personale dipendente, con riconoscimento della retribuzione di posizione in valore graduato ai carichi di lavoro, considerate le nuove professionalità e nuove competenze nel frattempo acquisite.