DL Sostegni ter, deroga soccorso finanziario per le aziende speciali
L’articolo 13-bis del DL 4/2022 in fase di conversione in legge, dispone che i piani di risanamento delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dalle pubbliche amministrazioni locali, volti ad evitare la messa in liquidazione in presenza di un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possono prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche socie. L’adozione del piano, inoltre, può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dal TUEL.
L’articolo 1, comma 555, della legge n.147/2013 prevede che, a decorrere dall'esercizio 2017, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio, con conseguente nullità degli atti di gestione e responsabilità erariale dei soci in caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro tale termine.
L’articolo 56-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) ha previsto che la suddetta norma non si applichi qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale (ultimo periodo del comma 555).
La norma in esame, modificando il comma 555, dispone che il piano di risanamento aziendale può prevedere da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse.
L’adozione del piano, inoltre, può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni poste dal TUEL. In particolare l’art. 194, comma 1, lett. b), del TUEL, prevede che il consiglio dell’ente locale possa riconoscere con delibera la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni:
- nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi;
- purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio dell’azienda speciale e dell’istituzione;
- purché il disavanzo derivi da fatti di gestione.
La norma in esame stabilisce, infine, che il piano di risanamento aziendale costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del TUEL. La norma richiamata prevede che l’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Testo approvato:
1.All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: ''idoneo piano di risanamento aziendale'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''che può prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.''