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Deposito conto agenti contabili con la relazione dell’organo di controllo

La Corte dei Conti del Veneto evidenzia che l’art. 139 comma 2 Dlgs 174/2016 dispone che il conto giudiziale agenti contabili debba necessariamente essere depositato in uno alla relazione degli organi di controllo interno. La norma testualmente prevede, infatti che: “L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente”. Ne consegue che, successivamente alla presente nota, i conti depositati senza la citata relazione non verranno accettati.

Per il pregresso dovrà essere cura delle Amministrazioni integrare la documentazione utilizzando la piattaforma DAeD come da decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022 recante “ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”