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Deposito agenti contabili e relazione degli organi di controllo interno

L’art. 139 del Dlgs 174/2016 Codice di Giustizia contabile dispone che gli agenti che vi sono tenuti, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, UNITAMENTE ALLA RELAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

MA chi è l’Organo di controllo interno? Secondo la Corte dei Conti Sezione riunite n. 2/2018 è l’Organo di revisione.

La Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Veneto, con sentenza n. 74/2025, ha affrontato giudizio di conto e si è soffermata sulla relazione al conto stesso. il conto è sostanzialmente regolare e risulta agli atti di causa il verbale di passaggio di gestione tra l'agente cessante e quello subentrante.

Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 ccc, questa non risulta prodotta, ma tale carenza non può essere addebitata all'agente contabile bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento. Con riferimento, poi, al contenuto della citata relazione, il Collegio fa espresso rinvio all'ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la stessa “dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e uscite e dei versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.