Delibera sul fondo garanzia debiti commerciali per tutti entro il 28 febbraio
In merito all’obbligo di accantonamento a Fondo garanzia debiti commerciali, di cui art. 1 commi da 859 a 867 Legge 145/2018, gli enti locali devono attestare entro il 28 febbraio prossimo con delibera di Giunta di aver rispetto i limiti sui tempi di ritardo dei pagamenti e sulla riduzione dello stock di debito, attestando la situazione di raggiunto obiettivo oppure di non aver raggiunto l’obiettivo.
Tale delibera di Giunta deve essere adottata sia dagli enti locali che hanno già approvato il bilancio di previsione 2021-2023, sia gli enti locali che si trovano ancora in esercizio provvisorio.
L'allocazione a bilancio è in Missione 20, Programma 3, Titolo I, codice U.1.10.01.99.999.
Vediamo in particolare la normativa e le conseguenti considerazioni.
L’articolo 1 comma 862 Legge 145/2018, prevede che:
Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;
L'art. 1 comma 859 dell’art.1 Legge 145/2018 prevede che:
“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”
L’articolo 1 comma 868 della L. 145/2018, prevede che: “a decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;
L’articolo 1 comma 868 della L. 145/2018, dispone che:
“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”
La Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del……… attesta i seguenti valori:
a) indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: ____________
b) indicatore di riduzione del debito commerciale: __________
c) percentuale delle fatture pagate nel 2020 sul totale delle fatture ricevute nel medesimo anno _____%;
d) che l’ente ha assolto/non ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.
Ne consegue che entro il 28 febbraio la Giunta debba adottare delibera di ricognizione della propria situazione in riferimento ai tempi di ritardo dei pagamenti e alla riduzione dello stock di debito, attestando la situazione di raggiunto obiettivo oppure di NON avere raggiunto obiettivo e rilevando in particolare che:
sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, l’ Ente non è tenuto ad accantonare a Fondo Garanzia Crediti Commerciali;
oppure:
sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, l’Ente è tenuto ad accantonare il Fondo Garanzia Crediti Commerciali nella percentuale del……….
Gli enti che devono accantonare, dovranno indicare l’ammontare dell’accantonamento, calcolato sullo stanziamento del macro aggregato 3 Titolo I spesa al netto delle spese finanziate da entrate vincolate, ovvero:
(+) Spese per acquisti di beni e servizi (Macroaggregato 1.03)
(-) Spese finanziate con i proventi delle concessioni edilizie
(-) Spese finanziate con i proventi della gestione dei parcheggi
(-) Spese finanziate con i proventi delle sanzioni del codice della strada (50%)
(-) Spese finanziate da trasferimenti specifici
(-) (-) Spese finanziate dall’Imposta di soggiorno
(-) Spese finanziate dalla Tassa rifiuti
(-) Spese finanziate dall’acquedotto
TOTALE base di calcolo su cui applicare %
Gli enti locali in esercizio provvisorio riporteranno in delibera l’impegno di prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2021 - 2023 la quota di accantonamento ricalcolata sulla base delle previsioni di bilancio aggiornate.