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Delibera riduzione TARI con Fondi Covid va inviata al MEF per la pubblicazione entro il 14 ottobre

Le riduzioni della TARI finanziate con i fondi Covid devono essere trasmesse al Ministero Economia e Finanze entro domani 14 ottobre ai fini della loro efficacia.

Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti (anche) della TARI relativi devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

La delibera di approvazione del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF ai sensi dell’art. 13, commi 15 e 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell’entrata tributaria bensì ne costituisce un presupposto. Tuttavia, la pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it della delibera in questione viene comunque effettuata a cura del MEF qualora il comune la trasmetta nell’ottica di assicurare una pubblicità meramente informativa, purché, in tal caso, unitamente al testo dell’atto, venga inserito l’allegato recante il piano economico finanziario (PEF).

L’art. 52 Dlgs 446/1997 dispone al primo comma che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

L’art. 40 comma 5ter DL 50/2022 convertito in Legge 91/2022 dispone: “Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022”.

I Comuni che hanno attuato questa disposizione, applicando avanzo vincolato 2021 ed effettuando regolarizzo contabile con reversale in quietanza sulla TARI, hanno modificato il regolamento della TARI con delibera di Consiglio comunale, andando in deroga all’art. 1 comma 660 Legge 147/2013 che dispone “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.

La delibera di natura regolamentare necessaria per autorizzare le riduzioni Tari è stata adottata entro il 31 luglio 2022, per effetto dell’art. 43 comma 11 DL 50/2022, che ha modificato l’art. 3 comma 5 quinquies DL 228/2021 (A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile) e dell’art. 13 comma 5 bis DL 4/2022, a seguito del DM Interno 28 giugno 2022 che ha rinviato la scadenza del bilancio 2022-2024 al 31 luglio.