Delibera di Giunta per l’utilizzo di entrate vincolate ex art. 195 Tuel
Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3 Tuel possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) Tuel per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.
Occorre quindi – per gli enti che necessitano – adottare da parte della Giunta la deliberazione ex art. 195 Tuel per l'utilizzo di entrate vincolate. La deliberazione avviene in termini generali all'inizio di ciascun esercizio. Il ricorso è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile (art. 195 c. 2 D.Lgs. 267/2000).
Si ricorda che non è possibile utilizzare cassa vincolata per effettuare pagamenti vincolati; bensì solo pagamenti su spese correnti (non spese in conto capitale) libere.