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Delibera di giunta per evitare l’esecuzione forzata, quali soni i servizi indispensabili

L’art. 159 comma 3 e comma 4 del Tuel, dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata, occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

Ma quali sono le somme destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili? Dispone in tale senso il D.M. 28 maggio 1993 “Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane”:

  1. I servizi indispensabili dei COMUNI, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

servizi connessi agli organi istituzionali;

servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;

servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;

servizi di anagrafe e di stato civile;

servizio statistico;

servizi connessi con la giustizia;

servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;

servizio della leva militare;

servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;

servizi di istruzione primaria e secondaria;

servizi necroscopici e cimiteriali;

servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;

servizi di fognatura e di depurazione;

servizi di nettezza urbana;

servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

  1. I servizi indispensabili delle PROVINCE, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

servizi connessi agli organi istituzionali;

servizi di amministrazione generale;

servizi connessi all'ufficio tecnico provinciale;

servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica;

servizi connessi al provveditorato agli studi;

servizi di tutela ambientale;

servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi ed ai sordomuti;

servizi di viabilità provinciale;

servizi connessi agli interventi nell'agricoltura.

  1. I servizi indispensabili delle COMUNITA’ MONTANE, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

servizi connessi agli organi istituzionali;

servizi di amministrazione generale;

servizi connessi all'assetto del territorio ed a problemi dell'ambiente;

servizi connessi agli interventi nell'agricoltura e nell'artigianato.