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Dal 2024 autotutela tributaria rafforzata, bisogna modificare atti e regolamenti

In attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024 sono stati pubblicati il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente ed il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario.

Una delle novità di rilievo introdotte con i due provvedimenti è la disciplina dell’autotutela tributaria obbligatoria, accanto a quella facoltativa già esistente, e la lo impugnabilità in caso di rifiuto.

In tema di autotutela obbligatoria, l’articolo 1 del d.lgs. n. 219 introduce nella legge 212/2000 l’art. 10-quater, a mente del quale l’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

a) errore di persona;

b) errore di calcolo;

c) errore sull’individuazione del tributo;

d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;

e) errore sul presupposto d’imposta;

f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Di conseguenza, dalla data di entrata in vigore del decreto, nei casi previsti dalla disposizione l’esercizio del potere di autotutela dovrà essere esercitato d’ufficio dall’ente impositore, oltre che su istanza del contribuente.

L’obbligo di pronunciarsi cessa con il decorso di un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione o nel caso in cui sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione.

Al fine di garantire al contribuente il diritto all’effettivo esercizio dell’autotutela obbligatoria, il rifiuto, espresso o tacito, della stessa è impugnabile in via giudiziaria dopo il novantesimo giorno dalla domanda di autotutela, per effetto delle modifiche apportate agli articoli 19 e 21 del d.lgs. 546/1992 dall’art. 1 del d.lgs. n. 220 in materia di contenzioso tributario.

In tema di autotutela facoltativa, lo stesso articolo 1 del d.lgs. n. 219 introduce nella legge 212/2000 l’art. 10-quinquies, a mente del quale, fuori dai casi di autotutela obbligatoria, l’amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

A differenza di quella obbligatoria, l’autotutela facoltativa è esercitabile in ogni ipotesi di illegittimità o infondatezza dell’atto impositivo, ed anche oltre un anno dalla definitività dell’atto viziato, ma soltanto il suo rifiuto espresso può essere impugnabile in via giudiziaria, per espressa previsione dell’art. 19, comma 1, lettera g-ter) del d.lgs. 546/1992.

Al fine di potenziare l’esercizio del potere di autotutela, sia essa obbligatoria che facoltativa, gli articoli 10-quater e 10-quinquies, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dai funzionari dell’amministrazione finanziaria, limitano la responsabilità dei funzionari nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose.

Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di autotutela (18 gennaio 2024) sono abrogati l’art. 2-quater del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 ed il decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37.

Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, le regioni e gli enti locali devono provvedere ad adeguare i rispettivi ordinamenti al fine di osservare le disposizioni concernenti l’autotutela.

Delfino & Partners affianca gli enti locali in questo percorso.

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