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Definizione agevolata: se il tasso cambia, la rata resta la stessa

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l'Agenzia delle entrate ribadisce che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.

Il contribuente riteneva di poter applicare il nuovo tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024, pur avendo presentato la domanda di accesso alla definizione agevolata e versato la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso di interesse legale del 5%.

La Risposta n. 168/2024, rinviando ai molteplici interventi di prassi, ricorda che le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono, considerato che «Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023» (articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022).