Definizione agevolata per i tributi degli enti locali
Lo schema di decreto legislativo attuativo dell'art. 14 (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province) Legge delega 111/2023 prevede all'art. 2 Definizione agevolata in materia di tributi degli enti territoriali, In particolare:
1.Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, gli enti territoriali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2.Ciascun ente territoriale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
3.Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, gli enti territoriali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.
4.Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, gli enti territoriali concordano con il soggetto affidatario le modalità operative per la relativa attuazione e l’eventuale adeguamento del contratto di affidamento in corso.
5.Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi che sono disciplinati e gestiti dagli enti territoriali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
6.Le leggi e i regolamenti degli enti territoriali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.
7.Le leggi e i regolamenti degli enti territoriali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
8.I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai soli fini statistici.
9.Gli enti territoriali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.
Relazione illustrativa
L’articolo in esame introduce una serie di norme dirette ad attribuire agli enti territoriali la facoltà di prevedere direttamente ed entro determinati limiti, tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali.
Dette forme di definizione agevolata possono essere adottate tenuto conto della situazione economica e finanziaria e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate, nel rispetto, quindi, degli equilibri dei propri bilanci e, per quelli degli enti locali, anche previo parere favorevole dell’organo di revisione.
Il comma 9 dispone, infine, che gli enti territoriali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.