Decreto Sanzioni: novità IVA
Nell'ambito del Decreto legislativo 14/06/2024, n. 87 di riforma del sistema sanzionatorio (improntato a principi di maggiore proporzionalità e con la riduzione generalizzata delle sanzioni), in vigore dal 29 giugno 2024 ed applicabile, per le sanzioni amministrative, alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, possono evidenziarsi le seguenti novità in ambito IVA (artt. 5, 6 e 13 D.lgs. 471/1997):
-in tema di dichiarazioni, la dichiarazione omessa è sanzionata nella misura fissa del 120% dell'imposta dovuta, senza aumento fino al 240%. L’infedele dichiarazione è sanzionata in misura fissa del 70% e non dal 90% al 180% dell'imposta, con un minimo di 150 euro;
-la violazione di documentazione e registrazione di operazioni imponibili o soggette al reverse charge sarà sanzionata nella misura del 70% (e non tra il 90% e 180%), a meno che non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo. In quel caso si applica la sanzione nella misura da euro 250 a euro 2.000. Se non imponibili, esenti, non soggette a imposta passa dal 10% al 5% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Resta in misura fissa se non rileva ai fini della determinazione del reddito (da euro 250 a euro 2.000). Queste sanzioni rilevano in particolare nel caso di omessa o tardiva fatturazione elettronica;
-l'indebita detrazione di imposta addebitata in rivalsa dal fornitore è punita con la sanzione fissa del 70%, se si tratta di operazioni senza imposta addebitata la sanzione va da 250 euro a 10.000. Se non è dovuta a frode, spetta il diritto alla detrazione in ragione della natura delle operazioni;
-per la mancata regolarizzazione delle fatture non ricevute o irregolari (in ambito di attività commerciale), la sanzione in capo al committente sarà del 70% ma viene semplificata la procedura di regolarizzazione. Non è più necessaria l'autofattura con pagamento dell'IVA per la detrazione, ma dovrà solo comunicare l’irregolarità alle Entrate entro 90 giorni. Inoltre viene specificato che "E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile” (formula che lascia però spazio a dubbi interpretativi sulle altre ipotesi);
-ridotto il limite massimo della sanzione applicabile (da 20.000 a 10.000 euro) nei casi di errata applicazione del reverse charge. Resta la misura minima (250 euro)
Inoltre si segnala che:
-le indebite compensazioni di crediti inesistenti saranno sanzionate al 70% in luogo che dal 100% al 200% dell'imposta;
-gli omessi versamenti saranno sanzionati con la sanzione del 25% (ora 30%). Questa riduzione si applica a tutti i versamenti di imposte, essendo contenuta all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.