Decreto fiscale, modifica affidamento riscossione
L’articolo 5, comma 6 del DL 146/2021 in conversione alla Camera, semplifica la procedura per l’affidamento all’Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma pre-vigente.
In particolare, il comma 6 modifica l’articolo 2 (Disposizioni in materia di riscossione locale), comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999, delle società da esse partecipate.».
Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione in esame intende risolvere le criticità derivanti dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016 – riscontrate nell’arco di oltre quattro anni dall’entrata in vigore della stessa –, ai fini dell’attività istruttoria condotta dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) per l’adozione del decreto del Ministro ex articolo 17, comma 3-bis del decreto legislativo n. 46 del 1999.
L’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 193 del 2016 pre-vigente prevedeva che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle entrate-Riscossione) le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall' articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del febbraio 1999, delle società da esse partecipate. Ai sensi del citato articolo 17, comma 3-bis, il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione a mezzo ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
Il Governo chiarisce che con l’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 193 del 2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, si è reso necessario acquisire, nel caso di società per azioni partecipate da una pluralità di amministrazioni locali (come nel caso tipico delle società che gestiscono il servizio idrico integrato), anche la delibera di affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale da parte di tutte le amministrazioni locali partecipanti.
Tale interpretazione del menzionato articolo 2, comma 2, è stata condivisa con le diverse articolazioni dell’Amministrazione economico-finanziaria, a seguito dei lavori condotti da apposito tavolo tecnico costituito presso il Ministero e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 2 luglio 2020, n. 7606). Tuttavia, segnala sempre il Governo, tale interpretazione ha determinato forti incertezze e difficoltà negli operatori del settore (soprattutto nel caso di società la cui partecipazione pubblica risulti frazionata tra un numero elevato di amministrazioni locali), tanto che, a fronte di oltre 15 richieste di autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, soltanto 2 società pubbliche sono riuscite a produrre le delibere di affidamento della riscossione da parte delle amministrazioni locali che partecipano le società.
La modifica normativa proposta intende semplificare la procedura per l’affidamento all’Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate eliminando la necessità della delibera degli enti partecipanti le società. In ogni caso, per tali società rimarrebbe la possibilità (e la necessità) di essere autorizzate, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3-bis del decreto legislativo n. 46 del 1999, alla riscossione coattiva tramite ruolo delle proprie entrate.