Decreto fiscale, mobilità personale
L’art. 12 comma 1 DL 146/2021, in conversione alla Camera, reca una modifica della disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti - mobilità costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra -; la modifica concerne sia la mobilità in uscita per il personale di alcuni enti locali sia la mobilità in ingresso per questi ultimi enti. La novella, in primo luogo, nel confermare che la mobilità volontaria del personale degli enti locali aventi un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza, fa salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell'istituto; in secondo luogo, si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali; entrambe le suddette possibilità, nella formulazione letterale di una recente precedente novella (articolo 3, comma 7-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113) risultavano escluse per il personale suddetto, nonché per la mobilità in ingresso da parte degli enti locali rientranti nella soglia summenzionata.
Si ricorda inoltre che l'articolo 3, comma 7-ter, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha confermato l'esclusione dell’applicazione dell'istituto della mobilità volontaria per i cinque anni successivi alla prima assegnazione del dipendente dell'ente locale.