Decreto fiscale, la trasmissione dei dati alla BDAP sostituisce definitivamente le certificazioni di bilancio
L’art. 1, comma 902, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisca la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.
Con l’avvenuta sostituzione della trasmissione delle certificazioni di bilancio al Ministero dell’Interno con l’invio di bilanci e rendiconti a BDAP, l'art. 46 del Decreto fiscale 2020 interviene riformulando i commi 5 e 6 dell’art. 243, con l’eliminazione dei riferimenti al soppresso certificato di bilancio ed all’art. 161 e la loro sostituzione con quelli al rendiconto della gestione ed all’invio dello stesso a BDAP secondo la previsione dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
È prevista, altresì, l'abrogazione della previsione di cui all’art. 228, comma 5, secondo periodo, che pone a carico degli enti locali l’onere di allegare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio anche al certificato del rendiconto, non più necessaria.
a) all’articolo 228, comma 5, il secondo periodo è soppresso.
b) all’articolo 243:
1) al comma 5, primo periodo, le parole: "certificato di bilancio di cui all'articolo 161" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto della gestione"; al secondo periodo, le parole: "Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile" sono sostituite dalle seguenti: "Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, in quella dei certificati di bilancio del Ministero dell’interno.";
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all’adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia
intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.".
2. All’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.".