Decreto fiscale, integrazione fondo solidarietà comunale
Come già evidenziato in nostre precedenti news, l’articolo 16, comma 10 del DL 146/2021 in fase di conversione in legge alla Camera, prevede l’assegnazione di un contributo pari a circa 62,9 milioni di euro in favore dei comuni interessati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che dispongono l’obbligo di restituzione a tali enti di somme corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015.
Le somme da restituire corrispondono, pertanto, alle riduzioni illegittimamente operate nei confronti delle amministrazioni comunali ricorrenti, con riferimento all’annualità 2015, aumentate degli interessi al saggio legale.
Con la Sentenza n. 2552 del 17 febbraio 2017, il TAR per il Lazio ha parzialmente accolto il ricorso, proposto dal Comune di Padova, volto ad ottenere l’annullamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015, recante "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015" e di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e consequenziali, tra cui il Decreto del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2015. Tale ultimo decreto, si rammenta, aveva disposto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del D.L. n. 78 del 2015, un aumento, per l'anno 2015 e per gli anni successivi, della riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province, disposte ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 7, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review), da effettuarsi mediante l'applicazione della maggiore riduzione (rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province) in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014.
La Sentenza si basa sulla considerazione che l’intervenuta adozione del D.P.C.M. di riparto delle risorse del FSC 2015 ad esercizio finanziario avanzato e successivamente al termine ultimo fissato per legge per la predisposizione del bilancio, determini una sicura lesione dell’autonomia finanziaria dei comuni, come disegnata dall’art. 119 della Costituzione, alla quale è connaturato il principio di certezza delle risorse disponibili. In ciò riprendendo quanto affermato nella sentenza della Corte Costituzionale del 6 giugno 2016, n. 129, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 6 dell’art. 16 del D.L. n. 95/2012 (nella parte in cui non prevedeva un termine ultimo per l’approvazione del DPCM che definisse il procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo da applicare a ciascun comune), nella considerazione che “un intervento di riduzione dei trasferimenti che avvenisse a uno stadio avanzato dell’esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell’autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione.
Con Sentenza n. 2200/2018, il Consiglio di Stato ha ribadito tali conclusioni, respingendo l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Interno avverso la Sentenza n. 2552/2017. Con le successive Sentenze n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che qui interessano, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’obbligo delle Autorità pubbliche, ciascuna per quanto di propria competenza, di prestare ottemperanza alla sentenza n. 2200 del 12 aprile 2018 (con cui è stato rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 2554/2017), provvedendo alla restituzione delle riduzioni non dovute nei confronti delle parti ricorrenti, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione.