Decreto fiscale, IMU coniugi
L’articolo 5-bis del DL 146/2021 in conversione alla Camera interviene sulle agevolazioni IMU per l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi. Con le modifiche proposte si chiarisce che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in comuni diversi.
Viene modificato l’articolo 1, comma 741, della legge di bilancio 2020, che contiene la disciplina dell’IMU “prima casa” per i componenti del medesimo nucleo familiare. La disciplina vigente prevede (lettera b) del comma 741) che per abitazione principale – esente da IMU, a specifiche condizioni - si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applichino per un solo immobile.
Per effetto delle modifiche proposte, se i membri del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare scelto dai componenti del nucleo familiare, sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano ubicati in comuni diversi.
Al riguardo, la relazione illustrativa che accompagna l’emendamento chiarisce che le norme intendono superare l'interpretazione del MEF resa con la circolare n. 3/DF del 2012 in cui viene affermato che "il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”, sia gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020). La Corte ha affermato infatti che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso se i comuni sono diversi, creando quindi una disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune (per i quali spetta per un solo immobile, ai sensi dell'attuale configurazione del comma 741) e quelli che invece l'hanno fissata in comuni diversi.