Decreto fiscale, imposta di soggiorno
L’articolo 5-bis del DL 146/2021 in conversione alla Camera, prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020) la norma (di cui all'art. 180, comma 3, del medesimo decreto n. 34) che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. Si applica la disciplina sanzionatoria ivi prevista.
L'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, introducendo un nuovo comma 1-bis all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno - o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale - al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Inoltre il medesimo comma 3, sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, pongono in capo a tale soggetto responsabile la presentazione della dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
I medesimi commi 3 e 4 recano poi la disciplina sanzionatoria, valida sia per le strutture turistiche ricettive, sia per la locazione breve:
a)in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
b) in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Per effetto dei commi 3 e 4 dell'art. 180, sono state dunque allineate le distinte discipline per le locazioni brevi e per le strutture ricettive.