Decreto Conguaglio fondi Covid, non tutto quadra - aggiornamento
A seguito del decreto conguaglio fondi Covid ex art. 106 DL 34/2020, di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi, rileviamo in alcuni enti importi in surplus maggiori di quanto risulterebbe a seguito di quanto certificato; in altri enti importi inferiori alle attese.
Occorre che ogni ente locale riveda i propri conteggi ed eventualmente chieda al Ministero verifica, ammesso che sia concessa. Ricordiamo che l'importo certificato nel modello Certif/Covid non coincide con le risorse in avanzo vincolato, per la cui determinazione occorre effettuare un calcolo diverso.
Da verificare, tra le altre voci, la corretta determinazione del ristoro quota TARI (nel 2020 determinata in modo convenzionale; nel 2021 erogata direttamente al Comune) e il confronto tra il saldo complessivo (che è già al netto dei trasferimenti specifici per minore entrate e per maggiore spesa) e il Fondo funzioni.
E' da tenere presente, inoltre, che nel computo complessivo a conguaglio triennale (2020-2021-2022) dei Fondi Covid sono comprese anche le dovute restituzioni sul fondo continuità servizi (fondo caro bollette) anno 2022.
In ogni caso, occorrono spiegazioni sulle rettifiche di spesa e di entrata elaborate dagli uffici ministeriali sulle certificazioni presentate dagli enti locali.
LA SPIEGAZIONE AL DILEMMA E' POI STATA FORNITA NELLA NOTA METODOLOGICA MINISTERIALE:
Pur ritenendo opportuno penalizzare gli enti che al 31.12.2020 non avevano impegnato in tutto o in parte le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa, si ritiene necessario tutelare, attraverso apposita clausola di salvaguardia, gli enti che:
non presentano una variazione positiva della Lettera E del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021;
presentano la variazione positiva della Lettera E (nella misura del 50%, calcolata al netto degli effetti dei correttivi applicati al 3° step) del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021 inferiore al mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020.
Per gli enti che presentano variazione positiva della Lettera E (nella misura del 50%, calcolata al netto degli effetti dei correttivi applicati al 3° step) del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021 superiore al mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020 la clausola di salvaguardia non viene applicata.
Ciò premesso, la clausola di salvaguardia è la seguente:
per gli enti che non presentano una variazione positiva della Lettera E del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021, il surplus di cui al 3° step viene ridotto del mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020;
per gli enti che presentano la variazione positiva della Lettera E (nella misura del 50%, calcolata al netto degli effetti dei correttivi applicati al 3° step) del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021 inferiore al mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020, il surplus di cui al 3° step viene ridotto della differenza tra la richiamata variazione positiva ed il mancato utilizzo dei ristori.
In virtù di tale clausola che interessa 828 enti per un ammontare complessivo di 27 milioni di euro, gli enti che presentano un surplus di risorse risultano n. 2.538 per un importo complessivo di 224 milioni di euro.