Decreto Bollette: proroghe “tregua fiscale”
In corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il c.d. "Decreto Bollette" contiene la proroga di alcune scadenze collegate alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. "tregua fiscale".
In particolare:
-regolarizzazione violazioni “formali”: per la definizione delle violazioni formali (ovvero quelle con sanzioni in misura fissa perché non incidono su versamenti o materia imponibile) il termine per il versamento della prima o unica rata (200 euro per anno di imposta) è prorogata dal 31 marzo al 31 ottobre. Resta confermato al 31 marzo 2024 il termine per il versamento della seconda rata e rimozione delle irregolarità;
-ravvedimento speciale: il termine per regolarizzare le violazioni sostanziali e quelle “prodromiche” è prorogato dal 31 marzo al 30 settembre con il versamento (unica soluzione o prima delle otto rate) e rimozione dell’irregolarità. Sono fissati al 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre (in luogo del 30/6, 30/9 e 20/12) i termini di versamento delle rate successive alla prima, con scadenza nel 2023.
-definizione liti pendenti: è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita domanda e versare il dovuto (unica rata o prima di venti), se l'importo dovuto è superiore a € 1.000. Inoltre è fissato al 31 ottobre in luogo del 30 settembre, resta confermato al 20 dicembre, il termine di versamento delle rate successive alla prima, con scadenza nel 2023.