Decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute consiliari
Il Ministero dell’Interno, con Parere n.28716 del 17/10/2023 si è espresso in merito alla decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute consiliari. La decadenza sanziona comportamenti negligenti dei consiglieri dai quali possano derivare disagi all'attività dell'organo, la cui valutazione è rimessa al consiglio. Il consigliere può far valere le cause giustificative delle assenze anche fornendo eventuali documenti probatori. In particolare, il Ministero dell’Interno scrive:
Il sindaco ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito alla decadenza di un consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute consiliari. In particolare, è stato segnalato che un consigliere comunale è stato presente solo a due sedute consiliari, risultando sempre assente nelle altre 14 riunioni tenutesi a decorrere dalla sua elezione. L'interessato per tre sedute, di cui due consecutive, non ha addotto alcuna giustificazione in merito all'assenza. Solo in un'occasione ha comunicato di essere assente per motivi di salute, mentre le ulteriori assenze sono state giustificate, in prevalenza, per impegni lavorativi. Inoltre, il sindaco ha riferito che il consigliere in questione, in data ..., comunicava di essere assente alle sedute in quanto si era trasferito all'estero già da tempo. Il rappresentante dell'ente locale ha chiesto, pertanto, se sia legittimo l'avvio del procedimento di decadenza da comunicare al consigliere interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, tenuto conto della genericità delle giustificazioni addotte.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'istituto della decadenza per mancata partecipazione alle sedute è previsto dall'art.43 del d.lgs. n.267/2000 che al comma 4 demanda allo statuto comunale l'individuazione delle specifiche cause e le relative procedure, "garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative". In via generale, si fa presente che allo statuto dell'ente viene, quindi, affidato il compito di disciplinare la procedura di verifica della condotta del consigliere comunale nell'ipotesi di una sua reiterata assenza alle sedute assembleari.
Nell'esaminare le cause di decadenza, occorre attenersi ai criteri di restrittività ed estremo rigore, criteri doverosi laddove sia in gioco una carica pubblica elettiva. In tal senso è il Consiglio di Stato che, con sentenza del 20 febbraio 2017, n.743, ha precisato che le assenze per mancato intervento dei consiglieri alle sedute del consiglio comunale non devono essere giustificate preventivamente di volta in volta; infatti, le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze (cfr. anche Cons. di Stato n.4047 del 17.06.2019).
Le assenze danno luogo a revoca quando mostrano un atteggiamento del consigliere di disinteresse agli impegni assunti con l'incarico pubblico elettivo. Inoltre, secondo la giurisprudenza, la decadenza si tradurrebbe in una alterazione della rappresentanza quale emersa dal voto popolare (cfr. Consiglio di Stato n.743 del 20.02.2017 e T.A.R. Campania–sez.I n.1764 del 29.03.2019). La decadenza, quindi, sanziona comportamenti negligenti dei consiglieri dai quali possano derivare disagi all'attività dell'organo la cui valutazione, meramente discrezionale e di esclusiva competenza del solo consiglio comunale, costituisce il fondamento giuridico del provvedimento.
Al consigliere comunale deve essere riconosciuta, in ogni caso, la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e di potere fornire eventuali documenti probatori. Per tale motivo gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati con la massima attenzione anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze. Infatti, in merito si segnala anche la sentenza n.573 del 19/01/2021 con cui il Consiglio di Stato ha sottolineato "… come le circostanze che giustificano l'esercizio del potere di decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che la decadenza comporta all'esercizio di un munus publicum e per la possibilità di un uso distorto del potere da parte del Consiglio Comunale, per ragioni di scontro politico (ferma restando, occorre aggiungere, la possibilità del Consiglio comunale di sindacare i casi in cui le ragioni addotte dal consigliere siano ictu oculi prive di qualsiasi spiegazione logica ovvero non siano supportate da alcuna documentazione o dimostrazione dei fatti affermati)". Anche il TAR Molise, sez.I, con la recente sentenza dell'11 luglio 2023, n.211, ha evidenziato che "… dal quadro normativo e dalla relativa interpretazione giurisprudenziale, improntata a rigore per ragioni di garanzia, è desumibile che la decadenza dalla carica di consigliere comunale possa essere deliberata solo in assenza di validi motivi giustificativi della mancata partecipazione alle assemblee".
Nel caso di specie, si rileva che lo statuto comunale all'articolo 13 prevede "i consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale". Tale articolo disciplina la procedura da seguire nell'ipotesi che sia posto in atto l'istituto della decadenza. Il regolamento consiliare, all'articolo 10, comma 6, ribadisce quanto disposto dalla predetta norma statutaria. Ciò premesso, in merito all'assenza motivata per questioni di lavoro, si segnala la sentenza n.5884 del 14/09/2021 con cui il TAR Campania, nell'esaminare un caso di decadenza, ha rilevato che l'ente, nella proposta di decadenza approvata, ha ritenuto la motivazione addotta dall'interessato non sufficiente per la "genericità delle cause giustificative delle assenze, perché legate ad attività 'ordinarie' e non eccezionali di lavoro, rispetto alle quali il TUEL prevede specifici permessi idonei proprio ad assicurare la presenza assidua ai lavori del Consesso ed a garantire, quindi, lo svolgimento del mandato elettorale nel rispetto della fiducia attribuita ad ogni singolo Consigliere dai cittadini". Infatti, gli artt.79 e 80 del d.lgs. n.267/2000 prevedono per il consigliere lavoratore dipendente il diritto ad assentarsi dal lavoro con permesso retribuito per la partecipazione a ciascuna seduta del consiglio comunale (TAR Basilicata-sez.I, n.236/2021).
Nel caso in esame, il procedimento di decadenza del consigliere potrà essere avviato qualora sussistano i presupposti previsti dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato.