Debiti fuori bilancio da soccombenza non si estendono alle spese legali
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 99/2020 ha evidenziato che non è possibile estendere un debito fuori bilancio per soccombenza da causa, riconoscibile ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) Tuel, alle spese legali.
In sintesi, l’espressione della Corte dei Conti è la seguente: Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, per le spese legali che il comune è stato condannato a rifondere alla controparte vittoriosa in primo grado, già correttamente e doverosamente riconosciuto con deliberazione del consiglio comunale secondo l’articolo 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può estendersi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del comune rimasto soccombente.
Ma allora come è possibile sanare questo caso? E’ possibile che una spesa anomala, per la quale non è possibile riconoscere un debito fuori bilancio, possa essere inserita a bilancio mediante una procedura ordinaria? La risposta è fornita dall’art. 191 comma 4 del Tuel, ovvero: “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.